Formazione sul lavoro

La formazione dei lavoratori

La formazione prevista dai Titoli successivi al Titolo I del D.Lgs. N.81/08 (macchine e attrezzature, DPI, movimentazione manuale carichi, videoterminali, sostanze pericolose, rischi fisici, ecc) è aggiuntiva a questa.

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Analisi della normativa per la formazione dei lavoratori

Il nuovo accordo, sancisce una svolta nell'ambito della formazione sulla sicurezza dei lavoratori e sulla relativa tempistica di aggiornamento degli stessi. Viene, infatti fissato il termine per l'aggiornamento periodico della formazione in cinque anni.

L'accordo del 21 Dicembre prevede un nuovo percorso formativo, ai sensi dei commi 1) e 3) lettera a) e b) dell'art.37 del D.Lgs 81/08.

Il percorso formativo articola in due fasi:

  1. Un modulo di formazione generale che non può essere inferiore a 4 ore ed uguale per tutte le aziende a prescindere dal settore in cui opera (vedi schema);
  2. Un modulo di formazione specifica, i cui contenuti siano conformi alla classe di rischio di cui l'azienda fa parte;

La classe di rischio è definita dal macrosettore ATECO in cui l'azienda presta la propria attività.

La durata delle ore di formazione, in base alla classificazione di rischio dell'azienda, sarà la seguente:

  • 4 ore di formazione generale + 4 ore di formazione specifica per i settori della classe di rischio basso = totale 8 ore;
  • 4 ore di formazione generale + 8 ore di formazione specifica per i settori della classe di rischio medio = totale 12 ore;
  • 4 ore di formazione generale + 12 ore di formazione specifica per i settori della classe di rischio alto = totale 16 ore;
  • 6 ore di aggiornamento per tutti i settori ogni cinque anni;

La metodologia di insegnamento privilegia la lezione frontale in aula, non escludendo tutta via una piccola parte di formazione fruita in modalità e-learning.

Chiunque segua il corso dovrà essere presente al 90% delle lezioni e superare alla fine un test di valutazione scritto.

Diventerà, fondamentale dotare ogni alunno del "libretto formativo del cittadino" in quanto i corsi seguiti costituiranno credito formativo nel caso di cambio del lavoro e/o di cambio di mansione.

Rimarrà invece invariata la formazione specifica e l'addestramento all'utilizzo delle attrezzature di lavoro prevista dall'art.73 del T.U. della Sicurezza che dovrà essere effettuata ogni qualvolta il lavoratore utilizza nel processo produttivo nuovi macchinari e/o attrezzature. L'aggiornamento di suddetta formazione è fissata con cadenza triennale.

Rimarrà, anche, invariata l'informazione dei lavoratori, prevista dall'art.36 del D.Lgs. 81/08 che dovrà essere effettuata annualmente.

La formazione dei preposti

La formazione per il preposto, oltre a quella prevista per i lavoratori, deve essere integrata da una formazione particolare.

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La formazione dei dirigenti

La formazione dirigenti sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori.

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La formazione dei datori di lavoro

L'accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2001 disciplina la durata, i contenuti minimi, le modalità della formazione ed aggiornamento dei Datori di lavoro per lo svolgimento diretto dei compiti del Servizio di Prevenzione e protezione ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n.81/2008.

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