L’Apprendistato è un contratto di lavoro assimilabile a un contratto a tempo indeterminato, finalizzato alla formazione, all’occupazione e al primo inserimento lavorativo: l’azienda è obbligata a trasmettere le competenze pratiche e le conoscenze tecnico-professionali attraverso un’attività formativa che va ad aggiungersi alle competenze acquisite in ambito scolastico/universitario/di ricerca.
Puoi usufruire di questa misura se rientri nella fascia d’età 18-29 anni.
Apprendistato professionalizzante o Contratto di mestiere:
Se hai tra i 18 ed i 29 anni, questo tipo di apprendistato ti permette di imparare un mestiere attraverso la formazione sul lavoro. Allo stesso tempo ti consente di conseguire una qualifica professionale. La durata del contratto non deve essere superiore ai 3 anni (5 per gli artigiani). Anche in questo caso è previsto un incentivo per l’azienda. A te invece viene corrisposto un vero e proprio stipendio.
Al termine del periodo di Apprendistato, l’impresa stabilirà se proseguire il rapporto di lavoro oppure recedere, fornendo il preavviso secondo i termini stabiliti dal contratto collettivo.
Cosa ha stabilito la Conferenza Stato-Regioni:
In particolare, la Conferenza Stato-Regioni, il 20/02/2014, sul punto, ha stabilito le seguenti linee guida:
· Il piano formativo individuale deve essere elaborato solo in relazione alla formazione finalizzata alla acquisizione di competenze tecnico-professionali e specialistiche.
· La formazione deve essere registrata sul libretto formativo del cittadino. In mancanza del suddetto libretto, il datore deve utilizzare un documento che ne contenga i contenuti minimi.
· Il monte ore complessivo della Formazione pubblica deve essere di : 1. 120 ore per gli apprendisti privi di titolo, in possesso di licenza elementare e/o della sola licenza di scuola secondaria di I grado;
2. 80 ore per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado;
3. 40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea o titolo equivalente.
A fronte di tale quadro normativo, appare evidente come il baricentro degli accertamenti ispettivi in ordine ai rapporti di apprendistato, si attesti principalmente sull’attività formativa tecnico-specialistica, così come scandita dalla contrattazione collettiva.
Regime sanzionatorio:
Fatte queste precisazioni, l’impianto sanzionatorio legato al deficit formativo rimane identico a quello preesistente, nel senso che l’intervento ispettivo, a seconda della recuperabilità o meno di quel deficit, si concretizzerà nella seguente alternativa:
1) nel disconoscimento del rapporto di apprendistato e nel recupero contributivo maggiorato del 100%, nell’ipotesi di una formazione inadeguata imputabile esclusivamente al datore di lavoro (sanzione prevista dall’art. 7, comma 1, D.lgs. n. 167/2011);
2) nella notifica di un provvedimento di disposizione degli ispettori del lavoro, volto ad invitare il datore di lavoro ad erogare, entro un congruo termine, la dovuta formazione, a pena di una sanzione amministrativa che
va da 515 a 2.580 euro.
Come fare?
- Scarica e compila i seguenti file:
– Dichiarazione sostitutiva di autocertificazione
– Autorizzazione trattamento dei dati personali
– Dichiarazione di autorizzazione alla firma digitale dei documenti
– Dichiarazione PMI
– Sintesi azienda istruzione iscrizione
– Iscrizione al portale S.AC. - Riempire i campi: Azienda/Impresa, Nome, Cognome, Email
- Una volta compilati, i file devono essere caricati nel form sottostante.
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